• 30 Ottobre 2024

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COMMENTO AL DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 – Capo II

Nella mission di More Safe Academy, oltre alla formazione specializzata di qualità, vi sono anche altre due funzioni proprie dello scopo dell’Associazione “More Safe APS – Più sicuri al lavoro”: gli approfondimenti e la ricerca e gli aspetti redazionali.

In questo alveo pubblichiamo gli articoli da 14 a 18, che compongono il Capo II dell’ultimo decreto lavoro, lasciando a ognuno le valutazioni del caso. Per quanto ci riguarda possiamo dire che si poteva, si doveva, fare di più. Molto di più. Confidiamo nelle modifiche che possono intervenire in sede di conversione in legge, prima fra tutte che la materia della salute e sicurezza deve essere inserita nei programmi didattici della scuola.

COMMENTO AL 

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023 , n. 48

Capo II 

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI 

Art. 14. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 18, comma 1, lettera a) , le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;»;

nota: qualora sia necessario in base alla valutazione dei rischi i datori di lavoro e i dirigenti coinvolti negli obblighi dell’articolo 18 devono nominare il medico competente.per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto 81/2008;

b) all’articolo 21, comma 1, lettera a) , dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

nota:  Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi)

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, nonché idonee opere provvisionali* in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV ;

*(Con questa espressione si indica l’insieme delle opere e delle attrezzature utilizzate nelle opere di ingegneria civile, durante la fase di lavorazione. Queste non fanno parte della struttura dei fabbricati, ma sono destinate ad essere rimosse quando l’opera sarà compiuta.  

Utilizzate anche negli interventi di messa in sicurezza in caso di emergenza sismica, le opere provvisionali trovano impiego soprattutto nel campo dell’edilizia, dove garantiscono la sicurezza del lavoratore, e in generale degli addetti ai lavori all’interno dei cantieri edili, contribuendo alla corretta progettazione ed esecuzione di un’opera).

c) all’articolo 25, comma 1: 1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e -bis ) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»;  2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n – bis ) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»; 

nota: il medico competente adesso, nel caso di assunzione di un lavoratore che ha già lavorato altrove richiede la cartella sanitaria precedente e ne deve tenere conto.

In caso di impedimento a svolgere le sue attribuzioni, per gravi e motivate ragioni, deve provvedere e trovare un sostituto qualificato e comunicare il nominativo al datore di lavoro.

d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b -bis ) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»; 

nota: si prevedono monitoraggio e controllo  per i soggetti erogatori e per i destinatari della formazione destinata ai lavoratori e ai loro rappresentanti,  aggiungendo una lettera b bis all’elenco ancora inevaso previsto all’articolo 37 che prevede una scadenza al 30 giugno del 2022. 

Entro il 30 giugno 2022* la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) L’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b -bis ) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

e) all’articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»; 

nota: Per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature viene stabilito che non vi sia più il “supporto di soggetti pubblici o privati abilitati” di cui potevano avvalersi ASL e INAIL, ma che questi  acquistano direttamente a qualifica di incaricati di pubblico servizio e  che ora rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.»; 

nota: in caso di noleggio di attrezzature di lavoro senza operatore, alle norme già vigenti viene aggiunto che anche il soggetto che le prende a noleggio, in concessione o in uso, deve autodichiarare l’avvenuta formazione e addestramento specifico previsto dal Testo Unico per l’uso delle attrezzature stesse.

g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4 -bis . Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»; 

nota: rafforzamento delle prescrizioni di formazione e addestramento del datore di lavoro in caso di utilizzo diretto di attrezzature che richiedono conoscenze particolari.

h) all’articolo 87, comma 2, lettera c) , sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4 -bis ». 

nota: collegato alle modifiche previste nella lettera che precede.

Art. 15. Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva 

1. Al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva.

 2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell’articolo 2 -ter , comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

nota:  per agevolare le operazioni di intelligence della vigilanza per una programmazione mirata dell’attività ispettiva, gli enti pubblici e privati devono condividere le informazioni di cui dispongono con l’INL e la Guardia di Finanza.

Art. 16. Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano 

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall’INPS e dall’INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

nota: l’INL, appoggiandosi alle strutture territoriali INPS e INAIL della regione a statuto speciale Sicilia e delle province autonome  di Trento e di Bolzano, evidentemente bisognose di supporto per la vigilanza ispettiva, mette a disposizione un contingente di personale adeguatamente qualificato (ancora più urgente l’immissione in servizio degli oltre n1000 nuovi assunti in INL).

Art. 17. Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2024. 

nota: si prevede un Fondo per le famiglie dei ragazzi deceduti in occasione di attività formative , sull’onda dello sdegno del caso dello studente Lorenzo Parelli, il 18enne che morì il 21 gennaio 2022 a Udine durante l’alternanza scuola-lavoro in un’azienda presso cui stava svolgendo uno stage non retribuito.

2. I requisiti e le modalità per l’accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati, ai sensi dell’articolo 85, terzo comma , del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

nota: modalità e tempi per l’accesso degli aventi diritto al Fondo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

nota: meccanismo di copertura economica della norma.

4. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784  sono aggiunti i seguenti:

 «784 -bis . La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell’ambito dell’organico dell’autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione. 

784 -ter . Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

 784 -quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.». 

nota: introdotto l’obbligo per il datore di lavoro dell’azienda che ospita studenti in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) di integrare il proprio DVR con una sezione specifica (una sorta di DUVRI-documento unitario di valutazione dei rischi da interferenza) ad hoc), da fornire anche all’istituzione scolastica convenzionata. 

5. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, nonché all’esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e l’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento»»; 

nota: aumento dei requisiti delle aziende che si candidano a ospitare studenti in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente: «41 -bis . Il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell’alternanza scuola lavoro istituita presso il Ministero dell’istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento», assicurano l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.» 

Art. 18. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore 

1. Allo scopo di valutare l’impatto dell’estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. 

nota: finalmente viene estesa la tutela dell’assicurazione obbligatoria operata dall’Inail anche agli insegnanti e agli studenti delle scuole, delle università e della istruzione e formazione italiane ma SOLO (per ora) per l’anno scolastico o accademico 2023/2024. Quindi il Testo Unico dell’assicurazione obbligatoria viene esteso alla scuola ma “a tempo” (per valutare “l’impatto”…economico).

2. Ai fini dell’applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell’assicurazione, se non già previsti dall’articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie: 

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA); 

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico scientifiche e alle attività laboratoriali; 

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca; 

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori; 

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate; g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti. 

nota: elenco delle figure ricomprese nell’ampliamento delle tutele.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l’anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l’anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall’anno 2025 si provvede ai sensi dell’articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all’INAIL, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo fino alla rendicontazione dell’effettiva spesa. 

nota: meccanismi di copertura economica della norma

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