• 26 Dicembre 2024

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L’articolo 27 del D.lgs 81/08, la cosiddetta “qualificazione delle imprese”, è stato totalmente sostituito tramite il comma 19 dell’articolo 29 della legge 56/2024 di conversione del Decreto Legge 19/24. Adesso il titolo del “nuovo” articolo 27 dell’81/08 è diventato: “Sistema delle qualificazioni delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”. 

Insomma, la tanto invocata “patente a  punti” alla fine è arrivata, al di là delle questioni nominalistiche. Punti o crediti per noi pari sono. Però, le perplessità su come è concepita la norma restano davvero tante . Rimandando ai volenterosi la lettura del testo completo sulla Gazzetta Ufficiale del 30-4-2024 (Supplemento 19/L) ci soffermiamo solo su alcuni passaggi. Prima di farlo ci permettiamo di dire qualcosa. Forse la qualificazione delle imprese, in primis quelle che prendono appalti o subappalti, dovrebbe passare anche dall’adozione e dalla efficace attuazione di un Modelli di Organizzazione e Gestione asseverato (MOG-S) ovvero dall’adozione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza certificato (SGSL, ISO 45001). Ne gioverebbe molto l’effettivo grado di prevenzione partecipata.

Comunque sia, vediamo alcuni passaggi di quanto stabilito  dal legislatore che a noi non convincono molto.  Innanzitutto la patente a crediti si applica solo nei cantieri temporanei o mobili in edilizia. Come se gli infortuni si verificassero solo in quegli ambiti. Non è così, come purtroppo la cronaca ci ricorda quotidianamente.

C’è poi da osservare un altro aspetto che rischia di indebolire molto la misura adottata, visto l’altissimo grado di inosservanze che gli accessi di vigilanza ispettiva riscontrano già adesso. 

Ci si riferisce al fatto che per il rilascio della patente occorre il possesso di ben sei requisiti, ma basta anche un’autocertificazione per ottenerla.

Vediamo nel dettaglio cosa è richiesto fare la domanda:

  • l’iscrizione alla camera di commercio,
  • l’aver fatto fare la formazione prevista nella 81/08 a tutte le figure coinvolte,
  • il possesso del DURC, 
  • il possesso del DVR, 
  • il possesso del documento di regolarità fiscale, 
  • l’avvenuta designazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione). 

Tanta roba! Però se un’azienda si autocertifica dichiarando il possesso di tali requisiti l’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL rilascia la patente di 30 punti iniziali. Oppure se l’azienda ha sede all’estero “è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.” Se, infine, l’azienda è già in possesso dell’attestazione della cosiddetta SOA, non avrà bisogno di nessuna patente. La SOA è  un documento di qualificazione obbligatorio per la partecipazione alle gare d’appalto delle imprese con importo maggiore di 150.000€. Il suo nome deriva dall’acronimo SOA o con cui si indicano le Società Organismi di Attestazione, enti di diritto privato costituiti come SpA (Società per Azioni). A queste l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, demanda il compito di accertare che i soggetti esecutori delle opere pubbliche detengano i requisiti necessari alla partecipazione stabiliti dal codice degli Appalti. 

I crediti iniziali della patente, che entrerà in vigore il 1 ottobre del 2024,  abbiamo detto sono 30 e la possibilità di svolgere attività per un’azienda rimane valida se i crediti non scendono sotto i 15. Che poi perché non si è pensato a un numero di 15 che scalavano fino a zero vai a capirlo.

I crediti scalano in base alla tabella dell’Allegato 1 bis che, lo diciamo per i tecnici, non sembra molto equilibrata rispetto all’Allegato 1 dell’ 81/08. Per esempio è prevista la decurtazione di soli 5 crediti per la mancata elaborazione del DVR, mentre per l’articolo 14 e per l’Allegato 1 del D.lgs. 81/08 questa situazione è punita con la sospensione dell’attività e con l’arresto da 3 a 6 mesi. Senza dimenticare un’ammenda da 2500 a 6400 euro. Decurtare solo 5 punti su 30 per aver omesso  quella che è la base della prevenzione in azienda la dice lunga su come spesso il legislatore è…”carente”.

In un incontro al Ministero del Lavoro con le Parti Sociali, il giorno dopo la tragedia dei 5 morti di Casteldaccia, i rappresentanti del Governo hanno dichiarato che vi sarà un confronto per definire alcuni aspetti delegati dalla legge. Questo confronto potrà affrontare anche alcuni aspetti per eventualmente inserire dei correttivi. Speriamo che, soprattutto i sindacati dei lavoratori, insistano per correggere alcune storture e successivamente stabilire l’ampliamento dell’applicazione di questa “qualificazione” a tutte le imprese, non solo edili.

Comunque, è incredibile come nessuno colga l’importanza, proprio come qualificazione delle imprese, dell’applicazione dei MOG e dei SGSL previsti nell’articolo 30 dell’81/08. Quella si che sarebbe una vera qualificazione. E’ chiedere troppo? Dite voi.

Giovanni Luciano

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